L'articolo 48 della Costituzione sancisce il principio del suffragio universale, conferendo la qualità di elettori a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore et e che non si trovano in alcuna delle condizioni escludenti previste dalla legge. Il voto altres personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio un dovere civico. Esso non pu essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale previsti dalla legge.
L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 223/67, disciplinando l'elettorato attivo (coloro che hanno il diritto di votare) esclude dal diritto di voto:
L'elettore pu votare soltanto se si presenta al suo seggio munito di tessera elettorale, che gli viene rilasciata dall'ufficio elettorale del Comune di residenza in occasione di una consultazione elettorale o di un referendum popolare. In esso vi sono i suoi dati salienti desunti dalle liste elettorali, oltre a luogo e sezione presso il quale recarsi per votare.
Nota Bene. Nonostante la Costituzione italiana affermi che il voto un dovere civico, chi non si reca a votare in occasione di una consultazione elettorale non deve pi, come avveniva in passato, giustificare la sua assenza o il suo impedimento al Comune di residenza.