Nell’ordinamento italiano esistono tre tipologie di accesso:- l'accesso documentale o agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990;- l'accesso civico c.d. semplice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013;- l'accesso civico c.d. generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dal decreto legislativo 97 del 2016. L'accesso documentale o l'accesso agli atti di cui alla legge n. 241 del 1990 consiste nel diritto degli interessati, ossia coloro che vantano un interesse legittimo, concreto e attuale, di prendere visione di estrarre copia di documenti amministrativi. Il diritto di accesso civico semplice invece è il diritto in capo a chiunque di accedere a documenti, dati, informazioni che sono interessate da obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, nei casi in cui questo risulti omesso.L'accesso civico generalizzato invece è il diritto in capo a chiunque di accedere a qualsiasi documento, dato, informazione detenuto dalle pubbliche amministrazioni.